Riferimento giuridico: il contributo di bonifica trova la sua fonte normativa nell’art. 860 del codice civile, negli artt. 17 e 59 del R.D. 13.2.1933 n. 215 nonché la legislazione regionale L.R. n. 4 del 1984 e n. 53 del 1998.

Il contributo al Consorzio di Bonifica è pagato dai cittadini consorziati proprietari di immobili e terreni ricadenti nel comprensorio della bonifica ed è finalizzato a contribuire al finanziamento delle attività di manutenzione e gestione delle opere e degli impianti di bonifica in tutta la rete di scolo. Detto altrimenti, il contributo di bonifica costituisce la quota dovuta da ciascun consorziato ai fini della ripartizione delle spese sostenute dal Consorzio di Bonifica per la manutenzione e l’esercizio delle opere di propria competenza, nonché per il proprio funzionamento.

Tali attività di presidio del territorio, manutenzione della rete di scolo ed esercizio degli impianti idrovori, indispensabili per tutelare l’ambiente e per la mitigazione del rischio idraulico, sono svolte quotidianamente dal Consorzio con i suoi mezzi (escavatori, trattrici, decespugliatrici ecc.) e con proprio personale specializzato. Non gravano sul contributo le ulteriori attività effettuate dal Consorzio per conto di altri enti e regolate da convenzioni, accordi di programma, protocolli d’intesa e altro.