Sono tenuti al pagamento del contributo annuale di bonifica (rif. art. 10 R.D. 215/1933 e art. 860 c.c.).:

  • tutti i proprietari di beni immobili, terreni e fabbricati, ricadenti all’interno del Perimetro di Contribuenza e che ricevono benefici dall’attività svolta dell’Ente;
  • in caso di nuda proprietà ed usufrutto è tenuto al pagamento il nudo proprietario;
  • in caso di comproprietà è tenuto al pagamento colui che detiene la maggioranza delle quote;
  • in caso di comproprietà a parità di quote è tenuto al pagamento il primo intestatario della partita catastale;

Il tributo di bonifica è un onere reale sulla proprietà ed è quindi diretto agli immobili per la loro salvaguardia e non alle singole persone fisiche, eventualmente comproprietarie. Conseguentemente, ai sensi del combinato disposto tra gli art.21 del r.d. 215/1933, art.7 del r.d. 1572/1931 e art.50 del dpr 645/1958, non è possibile provvedere alla ripartizione della quota di proprietà, frazionando il tributo, in quanto il bene immobile è considerato, in questo caso, bene giuridicamente indiviso. Si tratta quindi di un’obbligazione indivisibile regolata, ai sensi dell’art. 1317 codice civile, dalle stesse norme disciplinanti le obbligazioni solidali, con la conseguenza che ogni debitore è obbligato ad eseguire per intero la prestazione al creditore (con la possibilità, per colui che ha pagato l’intero di ripetere dagli altri condebitori, la parte spettante a ciascuno di essi, ex art. 1299 codice civile. In pratica, colui che riceve l’avviso ha comunque diritto di rivalsa sugli altri comproprietari per il rimborso delle quote di loro spettanza). Questo è il motivo per cui nei casi di tributo su beni in comproprietà, il tributo arriva solo ad uno dei comproprietari che in genere è quello risultante primo intestatario nella certificazione catastale.